Scheda carburante e rimborsi: le nuove regole
Tra le voci di spesa da portare in detrazione/deduzione in fase di dichiarazione dei redditi, sono cambiate le regole per quanto riguarda le spese sostenute sul lavoro per il carburante, in parte deducibili: prima se ne poteva scaricare l’IVA presentando necessariamante la “scheda carburante” mentre ora è possibile ovviare alla sua compilazione presentando anche soltanto l’estratto conto che attesti tali costi affrontati:
=> Scopri come dire addio alla scheda carburante
Pagamenti elettronici o misti
Naturalmente è necessario che si scelga di pagare i rifornimenti in modalità elettronica e tracciabile, ovvero con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari, residenti o con stabile organizzazione in Italia, soggetti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, Dpr 605/1973).
A cambiare le regole, introducendo questa importante semplificazione è stato stato l’articolo 7, comma 2, lettera p), del Dl 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), come ha spiegato in questi giorni l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E in tema di validità delle certificazioni legate a detrazioni IVA e deduzioni per le spese relative ai rifornimenti di carburante.
Da precisare che non è possibile rinunciare alla scheda carburante se si intende pagare in modalità mista, cioè sia con carte di credito, debito o prepagate che con contanti. In questi casi va sempre compilata la scheda carburante, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelto:
=> Leggi come compilare la Scheda carburante
Qualora si opti per l’esclusiva modalità di pagamento elettronico, invece, non sarà necessario compilare alcuna scheda, l’importante è che che la carta sia intestata al professionista, o titolare dell’attività economica, artistica o professionale, che porterà le spese in detrazione/deduzione.
Ovviamente è necessario che nell’estratto conto le spese di rifornimento carburante siano chiaramente evidenziate, quindi che le transazioni risultino pulite e riferite esclusivamente a tale acquisto.
Carte fedeltà
La circolare chiarisce infine che per poter usufruire delle detrazioni IVA e delle deduzioni concesse per le spese carburante non è possibile utilizzare, senza compilare la scheda carburante, le carte fedeltà distribuite dalle compagnie per consentire ai clienti di effettuare acquisti di carburante, anche se intestate al professionista o imprenditore.
Queste non rientrano infatti nell’ambito applicativo specificato nel Decreto Sviluppo, ovvero delle carte distribuite dai soggetti sopra specificati.
Per ulteriori informazioni vai alla circolare n.42/E dell’Agenzia delle Entrate
Fonte: www.pmi.it