GLOSSARIO FINANZA IN ISLAMICA

A seguire, il glossario con la traduzione dei termini che si riferiscono alla cultura islamica e che vengono utilizzati nel campo finanziario.

 

Ahkam: Disposizione di legge. Gli atti di un musulmano devono essere fatti in base comandamenti dell’Islam, classificati in cinque gruppi:

- Wajib, obbligatorio; conosciuto anche come: fard, rukn

- Mustahabb/Sunnah, raccomandato, anche noto come fadilah, mandub

- Mubah, né obbligatoria né raccomandata (neutrale)

- Makruh, abominevole (atti da cui astenersi)

- Haraam, vietato (astensione obbligatoria)

 

Ba‘i Muajjal: contratto che prevede la vendita di beni sulla base di una dilazione di pagamento. La banca, o il fornitore di capitali, acquista i beni a nome dell’utilizzatore finale per poi venderli al cliente a un prezzo concordato. L’utilizzatore finale può pagare il saldo totale a una data futura concordata o effettuare versamenti rateali per un periodo predeterminato.

 

Ba‘i al-dayn: è il mettere a disposizione risorse finanziarie necessarie alla produzione, al commercio e ai servizi tramite la vendita o l’acquisto di documenti commerciali. È una facilitazione a breve termine con una durata di non più di un anno. Solo documenti che attestano debiti derivanti da transazioni commerciali buona fide possono essere utilizzati

 

Ba‘i al-salam: il termine si riferisce al pagamento anticipato per beni/merci che saranno consegnati in un secondo tempo. Come regola generale del diritto islamico, una vendita non può essere effettuata a meno che i beni/merci esistano al momento stesso della contrattazione. Ma questo contratto rappresenta una deroga purché i beni/merci siano definiti e la data di consegna fissata. Oggetto di questo tipo di vendita sono principalmente i beni tangibili con l’esclusione di oro e argento poiché questi sono considerati valori monetari. Fatta questa eccezione, il bai'al-salam copre quasi tutte le cose che possano essere descritte con la quantità, la qualità e la lavorazione. Una delle condizioni di questo tipo di contratto è il pagamento anticipato. Inoltre, le parti non possono riservarsi l’opzione di recesso ma soltanto l’opzione di revoca nel caso di un difetto dell’oggetto del contratto. Il bai'al-salam è anche utilizzato come modalità di finanziamento dalle banche islamiche; per esempio nel settore agricolo dove la banca anticipa i fondi per le varie necessità della coltivazione per ricevere in cambio una quota del raccolto che vende poi sul mercato.

 

Ba‘i bi-thamàn ajil: questo contratto si riferisce alla vendita di beni sulla base di una dilazione di pagamento. Attrezzature o beni richiesti dal cliente sono acquistati dalla banca che poi li vende al cliente a un prezzo concordato che comprende il suo profitto. Il cliente può essere autorizzato a effettuare i pagamenti a rate entro un periodo predeterminato o in una somma forfettaria. È simile a un contratto di murabaha ma con un pagamento differito.

 

Corano: rappresenta il messaggio di Dio mandato agli uomini tramite Mohammad, l'ultimo dei profeti, storicamente vissuto nel VII secolo d.C., e ultimo dei testi sacri (dopo la Torah e il Vangelo) della tradizione monoteista che risale ad Abramo. Il termine Corano in arabo “Qur'an” deriva dal siriano qeryana; con il quale erano indicate le parti salmodiate della liturgia cristiana. Il suo significato primario è dunque quello di recitazione ad alta voce, proclamazione orale, prima che testo scritto.

 

Din: religione.

 

Dunya: universo, modo di vivere.

 

Dyanat: plurale di Din, religioni, regolamenti o leggi.

 

Fard: obbligo.

 

Fatwa: è un parere giuridico fornito da un giurisperito (faqīh) su un quesito presentatogli per sapere se una data fattispecie sia regolamentata dalla Sharī‘a e quali siano le modalità per applicarne il disposto.

 

Fiqh: giurisprudenza o diritto islamico. È la più importante fonte per regolare i rapporti economici nella finanza islamica. Il diritto musulmano nasce dall’interpretazione delle fonti dell’Islam. Lo storico Ibn Khaldun definisce il fiqh come la "conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), raccomandate (mandūb ), disapprovate (makrūḥ ) o indifferenti (mubāḥ )".Nel Sunnismo si distinguono quattro principali scuole giuridico-religiose - hanafita, malikita, shafi'ta, hanbalita - , le quali si differenziano tra loro sia per gli strumenti ermeneutici usati per l'interpretazione della Legge Coranica, sia nella ritualità adottata per il suo rispetto.

 

Gharar: la parola araba gharar significa incertezza e rischio. A differenza del riba, il gharar non è definito con precisione. È considerato di minore importanza rispetto al riba. Anche se il divieto di riba è assoluta, un certo grado di incertezza o gharar è accettabile nel quadro islamica. Solo le condizioni di eccessivo gharar devono necessariamente essere evitate. Il concetto di gharar è stato ampiamente definito da studiosi in due modi. In primo luogo, implica incertezza. In secondo luogo, essa implica l'inganno. Il Corano ha chiaramente vietato tutte le operazioni commerciali, che sono causa di ingiustizia, in qualsiasi forma. L’ingustizia è rappresentata dal eccessivo rischio o dal pericolo dell'incertezza in qualsiasi attività,dall'inganno o la frode o indebito vantaggio. Il Gharar è definito dalla Hanafi giurista al-Sarakhsi come qualsiasi affare nel quale il risultato è di nascosto.

 

Hadith: sono gli aneddoti che riguardano la vita del profeta, comprendono svariati campi. Vi si trovano consigli semplici ma efficaci, ed anche le regole per condurre la propria vita secondo il Volere di Dio, le giuste parole per chiederGli ciò di cui abbiamo bisogno, i comportamenti da tenere per compiacerLo e quindi per meritare il paradiso. L'Islam nel corso dei suoi 14 secoli di storia ha conosciuto diversi curatori di raccolte di “hadith” del Profeta Mohammad, ma i più conosciuti sono : al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi e Abu Da'ud. I libri delle loro raccolte sono i più diffusi tra i musulmani, e sono stati tradotti in moltissime lingue. E’ importante che un curatore di raccolte verifichi l’autenticità della tradizione che verrà diffusa, è per questo che ogni “hadith” contenuto nelle raccolte dei sopracitati autori, è stato accuratamente controllato. Si è anche verificata attentamente l’esattezza della “catena di trasmissione” (cioè le persone attraverso le quali l’hadith è stato tramandato), che a questa “catena” non manchi nessun “anello”, e che ogni persona facente parte della “catena” sia affidabile ed attendibile. La scrupolosità con la quale vengono compilate queste raccolte fa capire la loro importanza e il vasto uso che se ne fa negli ambienti musulmani.

 

Halal: ciò che è ammissibile; questo concetto ha sfumature spirituali e morali. In Islam vi sono attività, professioni, tipi di contratti e transazioni che sono esplicitamente vietate. Con la loro eccezione tutte le altre attività, professioni, contratti e transazioni sono halal. È questa una delle caratteristiche che distinguono l’economia islamica dall’economia occidentale ‘classica’ - dove tale concetto non esiste - ma che la avvicinano enormemente all’economia etica e solidale con la quale condivide la quasi totalità delle tematiche.

 

Hawala: letteralmente è una cambiale, un ‘pagherò’, un assegno. Tecnicamente, un debitore trasferisce la responsabilità del pagamento del proprio debito a una parte terza che ha con lui un debito. In questo modo la responsabilità del pagamento è, in ultima analisi, spostata a un terzo. La hawala è un meccanismo per il regolamento internazionale dei conti tramite l'attribuzione di scritture contabili eliminando così, in gran parte, la necessità di trasferimento di contante. Durante il periodo Abbaside il termine è usato in materia di finanza pubblica. Fa riferimento a casi in cui la Tesoreria non potendo soddisfare le domande presentate autorizzava i ricorrenti a occupare una determinata regione per un certo lasso di tempo e a soddisfare i propri crediti tassando loro stessi i cittadini.

 

Ijàrah: leasing. È un contratto in cui la banca, o il finanziatore, acquistano e concedono in leasing attrezzature o altri beni al proprietario di una attività, che ne ha fatto richiesta, per un canone determinato. La durata del contratto di leasing, così come il canone, sono fissati in anticipo e la banca rimane proprietaria dei beni. Questo tipo di contratto è un classico prodotto finanziario islamico. La ijàra è anche, in base alla legge islamica, un metodo legittimo di produrre un reddito. Con questo metodo, un bene tangibile può essere oggetto di leasing da parte di una persona (lessor: concedente) a un’altra (lessee: utilizzatore) per un periodo di tempo specifico contro un prezzo specifico. Il beneficio e il costo di ciascuna delle parti devono essere chiaramente enunciati nel contratto cosicché qualsiasi ambiguità possa essere evitata. La Ijàra è una tecnica di finanziamento molto utilizzata dalle banche islamiche con lo schema seguente: la banca acquista un bene secondo una specifica richiesta presentata dal cliente; il periodo di leasing è determinato di comune accordo in base alla natura del bene; durante il periodo di leasing il bene rimane di proprietà del concedente (lessor: la banca) ma il suo diritto d’uso è trasferito all’utilizzatore (lessee: il cliente). Alla scadenza del contratto il diritto ritorna al concedente.

 

Ijàrah wa iqtinà: leasing finalizzato all'acquisto. Il termine si riferisce a una modalità di finanziamento adottata dalle banche islamiche. È un contratto in virtù del quale la banca finanzia attrezzature, beni immobili o altre strutture a un cliente in cambio di un affitto concordato e di un impegno del cliente ad acquistare l’oggetto del leasing. L’affitto e il prezzo di acquisto sono fissati in modo tale che la banca sia rimborsata del suo capitale insieme a un profitto che di norma è predeterminato

 

Ijtihàd: formazione delle sentenze indipendenti da parte dai giuristi. Tecnicamente è lo sforzo di un giurista di estrarre o formulare una regola di diritto sulla base di prove disponibili nelle fonti. La radice del termine è ja-ha-da che vuol dire letteralmente "fare uno sforzo". Ogni essere umano sente in sé delle forze che si potrebbero definire negative come la violenza, la collera, la cupidigia, ecc. Lo sforzo che egli o ella compie per lottare contro dette forze si chiama jihad: questo jihad, chiamato comunemente jihad an-nafs, lo "sforzo dell'essere", è al centro della spiritualità islamica perché rappresenta lo sforzo continuo che ciascuno deve fare per dominare il proprio essere, per donargli accesso alla sfera superiore dell'umano che cerca Dio con la costante preoccupazione della dignità e dell'equilibrio. La parola Jihad significa, quindi, "sforzo", e più' precisamente sforzo interiore, lotta per raggiungere un determinato obiettivo, di norma spirituale. Il termine, nella sua accezione più' vasta ma anche più' semplicistica, indica uno sforzo serio e sincero che il credente compie in una duplice direzione, quella personale e quella sociale per rimuovere il male, l'indolenza e l'egoismo da se' stessi, l'ingiustizia e l'oppressione dalla societa'. La giustizia, nell’ottica islamica, non si raggiunge attraverso la violenza o la prevaricazione ma attraverso lo sforzo interiore e personale di ciascuno, attraverso mezzi leciti ed istruttivi che possano spingere alla conoscenza, alla perfezione, per quanto e’ possibile ad esseri imperfetti quali gli uomini. Lo sforzo e', dunque sociale, economico e politico. Il Corano lo nomina 33 volte, ed ogni volta esso ha un significato differente, ora riferito ad un concetto come la fede, ora al pentimento, alle azioni buone, all'emigrazione per la causa di Dio. Nell’accezione più’ vera e completa, il jihad rappresenta lo sforzo intimo e personale che ogni credente deve compiere per riuscire a conformare il proprio comportamento alla volontà’ di Dio. Il jihad, dunque, non e' una guerra. L'Islam e' una religione di pace, ma ciò non vuol dire che accetti l'oppressione o che chieda la passività' o una generica presa di distanza di fronte all'ingiustizia. L'azione e' importantissima, ma l'Islam ci insegna a fare il possibile per eliminare tensioni e conflitti, e per lottare contro il male e l'oppressione attraverso mezzi pacifici e non violenti. “Il migliore jihad”, disse il Profeta, “è dire una parola di condanna contro un governante ingiusto”.

 

Istisnaa: finanziamento progressivo. È un contratto di acquisto di beni su un mandato specifico nel quale il prezzo è pagato progressivamente in conformità all’avanzamento di una certa attività. Questo tipo di finanziamento è, insieme al ba‘i al-salam, utilizzato come meccanismo di acquisto.

 

Maisir: letteralmente è il gioco d'azzardo. È uno dei quattro divieti fondamentali della finanza islamica assieme al divieto di ribà', di il ghàrar e di investimenti in attività haram.Il divieto di maisir è alla base della critica di molte pratiche finanziarie convenzionali come la speculazione, l’assicurazione convenzionale e i derivati.

 

Mu'àmala: letteralmente significa relazione. Nel campo finanziario viene ad indicare ogni transazione di economica.

 

Mudhàraba: il termine si riferisce a una forma di contratto in cui una parte contribuisce con il capitale e l’altra contribuisce con l’attività imprenditoriale o con la gestione dell'attività specifica prevista dal contratto. Peculiarità della mudhàraba è che i profitti sono suddivisi secondo una quota proporzionale predeterminata di comune accordo mentre le perdite monetarie, se del caso, gravano sul solo proprietario del capitale. In questo caso l'imprenditore subisce la perdita della mancata remunerazione del lavoro svolto. In un contratto di mudhàraba non vi è mai condivisione delle perdite. Il finanziatore è conosciuto come rabb al-mal e l'imprenditore come mudhàrib. La giurisprudenza islamica assegna compiti e responsabilità diverse a ognuno dei due. Il proprietario del capitale non ha, in linea di massima, diritto di interferire nella gestione delle attività d'impresa che sono di esclusiva competenza e responsabilità del mudhàrib. Tuttavia, ha il diritto di specificare quelle condizioni che possano garantire una migliore gestione dei capitali propri. Questo è il motivo per cui la mudhàraba è, talvolta, definita come un ‘partenariato in sonno’. Come tecnica di finanziamento adottata dalle banche islamiche la mudhàraba è un contratto in cui tutto il capitale è fornito dalla banca mentre l'attività imprenditoriale è gestita dall’altra parte. Il profitto è diviso nelle proporzioni concordate mentre le perdite sono a carico della banca, a meno che non siano causate da negligenza o violazione dei termini contrattuali da parte del mudhàrib. La banca, a sua volta, trasferisce le perdite ai depositanti. La mudhàraba può essere individuale o collettiva. Le banche islamiche utilizzano la mudhàraba in entrambe le forme. Nel caso della mudhàraba individuale la banca fornisce un finanziamento a una impresa commerciale gestita da una persona o da una società sulla base della condivisione del profitto. La mudhàraba collettiva tra gli investitori e la banca è, invece, su base continuativa. Gli investitori depositano i loro capitali in un fondo ad hoc e condividono i profitti senza neppure la liquidazione di quelle operazioni di finanziamento che non hanno raggiunto lo stadio conclusivo. Molti fondi islamici di investimento operano sulla base della mudhàraba collettiva.

 

Mudhàrib: in un contratto di mudhàraba la parte che assume il ruolo di imprenditore.

 

Muràbaha: letteralmente significa 'vendita con profitto'. Tecnicamente è un contratto di vendita nel quale il venditore dichiara il suo costo e il profitto.

 

Musàqà: contratto tramite il quale il proprietario di un terreno ne condivide la produzione con un'altra persona che si è assunta l’onere di irrigarlo.

 

Mushàraka: può essere tradotto con partenariato. Con questo contratto due o più finanziatori forniscono capitali per un progetto. Tutti i partner hanno diritto a una quota dei profitti derivanti dal progetto in una percentuale reciprocamente convenuta. Allo stesso modo le perdite, se del caso, devono essere condivise esattamente nella proporzione della quota di capitale. Ogni partner ha il diritto di partecipare alla gestione del progetto; tuttavia, ha anche il diritto di rinunciare alla gestione in favore di un determinato partner o persona. Vi sono due forme principali di mushàraka: la mushàraka permanente e la mushàraka decrescente.

 

Muzàra'a: è un contratto tramite il quale una persona concorda di arare il campo di un'altra persona in cambio di una parte del raccolto.

 

Qard hàsan: prestito benevolo. Il punto di vista islamico sui prestiti è che essi devono essere dati al mutuatario a titolo gratuito. Poiché una persona cerca un prestito solo se si trova in stato di vero bisogno è un dovere morale del mutuante aiutare chi si trova in quello stato. Il mutuante non deve sfruttare le esigenze altrui ma, piuttosto, aiutarlo prestandogli denaro a titolo gratuito. Troverà la ricompensa di questo atto in Dio.

 

Riba: Il termine ribà viene normalmente tradotto come “accrescimento” e “aumento”. Più precisamente il ribà viene definito generalmente come ogni vantaggio patrimoniale senza corrispettivo a favore di una delle due parti contraenti nello scambio di prestazioni di natura pecuniaria. Il divieto esplicitato nel Corano si riferisce ad un concetto molto più ampio rispetto a quello di usura. Infatti, mentre quest’ultima consiste nel far gravare sul prestito un tasso di interesse “spropositato”, il termine ribà si riferisce, più in generale, al contratto di prestito basato sull’applicazione di interessi. Dalla tradizione relativa agli atti e alle parole del Profeta Muhammad risulta, senza alcun dubbio, che qualsiasi pagamento supplementare rispetto a quanto è stato prestato è ribà. I giuristi musulmani sono concordi nel sostenere che un bene tangibile debba essere restituito nella stessa sostanza: oro per oro, argento per argento, orzo per orzo, grano per grano, datteri per datteri, sale per sale, simile per simile, uguale per uguale, da una mano all’altra.

Nel Corano, il termine ribà sembra assumere un significato per certi versi differente a seconda che l’aumento sia riferito ai rapporti debitori-creditori ovvero ai profitti derivanti da uno scambio, o dalla prestazione di un servizio. Su questa base, alcuni autori, hanno distinto due tipi di ribà, dichiarando lecito il primo e proibito il secondo.

Una prima conseguenza derivante dall’interpretazione dei passi coranici, è la preferenza accordata dai giuristi ai contratti di scambio a prestazioni istantanee, soprattutto nel caso in cui il contratto abbia per oggetto beni che possono facilmente mutare di qualità e di prezzo nel tempo. Questa scelta trova giustificazione nella volontà di evitare che una delle parti possa trarre un beneficio che non sia proporzionato all’attività posta in essere, come invece potrebbe accadere laddove la merce scambiata abbia mutato il proprio valore nel periodo che intercorre dalla stipula del contratto alla sua consegna. Una seconda conseguenza è l’elaborazione della distinzione tra obbligazioni di natura patrimoniale e obbligazioni a contenuto prevalentemente reale, che per la presenza di una res possono meglio giustificare l’arricchimento che se ne trae.

 

Scuole giuridiche: nella prassi musulmana esistono quattro scuole giuridiche. La scuola hanafita la più seguita e si contraddistingue per un ampio uso del ricorso al ragionamento analogico (Qiyas) e prende il nome dall'Imam iracheno Abu Hanifa Al No'man ed è la scuola avente maggior seguito fra i sunniti. La scuola malikita, molto diffusa nel Maghreb, si basa prevalentemente sulla Sunna e sul rilievo dato alle intenzioni su cui poggia ogni singola azione. Fu fondata a Medina dall'Imam Malik Ibn Anas. La scuola hanbalit,che respinge l'uso del Qiyas, è la scuola più rigida, ultratradizionalista, fondata dall'Imam Ahmad Ibn Hanbal, che riconosce come fonti del diritto soltanto il Corano e la Sunna. La scuola shafi'ita, prende il nome dall'Imam Al Shafi'i Abu 'Abd Mohammad Ibn Idris, discepolo dell'Imam Malik, coordinò gli insegnamenti delle scuole malikite e hanbalite ed organizzò, in maniera sistematica, per la prima volta, la giurisprudenza islamica, stabilendo un legame fra il Corano, la Sunna, Igma' (il consenso) e il Qiyas, ch'egli considerò come i quattro pilastri del diritto. A lui risale proprio il fondamento della Shari'a ed è considerato il vero fondatore della scienza giuridica “Fiqh”.

 

Shari’a: è il corpus costituente la letteratura legale prodotta dai giuristi islamici. Fonti della Shari’a sono generalmente considerate: il Corano, la Sunna (ovvero gli hadith del Profeta), il consenso dei dotti (ijmā') e l'analogia giuridica (qiyās).

 

Shari’a Board: ha il compito di assicurare la conformità degli investimenti con i principi, il diritto e le tradizioni islamiche. Esamina i membri del consiglio di sorveglianza, gli amministratori, i dirigenti, gli impiegati della banca e delle società da questa controllate. È composto generalmente da un numero variabile, compreso tra tre e sette esperti della Shari’a che vengono nominati dal consiglio di amministrazione o dall’assemblea dei soci della banca.

 

Takaful: E' il sistema islamico di assicurazione - praticato in varie forme da più di 1400 anni - che osserva i regolamenti e le normative shariatiche. Il termine deriva dalla parola kafalah che significa ‘garantirsi a vicenda’. Il takaful è basato sulla reciproca cooperazione, la responsabilità, l'affidabilità, la protezione e l'assistenza tra i gruppi di partecipanti. Si tratta, in effetti, di una forma di mutua assicurazione. ( Fonte: http://www.ismeinstitute.org)

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: