Gestione separata INPS: recupero contributi entro 5 anni

Pubblicato il da borsaforextradingfinanza

http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2012/04/money0987-150x150.jpgI versamenti previdenziali dei contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS possono essere riscattati entro il termine massimo di cinque anni: poi, andranno in prescrizione.

Questa, in sintesi, la conferma del messaggio n. 15279/2012 dall’ente previdenziale, che ribadisce anche il termine massimo per il recupero dei crediti rispetto ai contributi versati e non dovuti.

Il chiarimento riguarda pertanto Partite IVA iscritte alla Gestione separata INPS e i lavoratori a progetto con contratto di collaborazione co.co.pro.

=> Consulta tutte le regole per gli iscritti alla Gestione Separata INPS

Prescrizione contributi

In pratica, gli iscritti alla Gestione separata INPS tornano ad essere assimilati ai lavoratori dipendenti, per i quali è in vigore da sempre il principio della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.

In generale gli iscritti alla Gestione separata sono lavoratori precari, consulenti e partite IVA che non appartengono ad un ordine professionale di categoria:

=>Consulta lo Speciale Partite IVA

=>Vai alla normativa per collaboratori a progetto

Per tutte queste categorie di lavoratori, dunque, i crediti vantati cadono in prescrizione dopo un quinquennio, differentemente da quanto accade per le altre categorie IVA che non sono vincolate da tale limite.

La decisione ha dunque scatenato le reazioni dei contribuenti, che ne individuano aspetti discriminatori rispetto, ad esempio, a commercianti e artigiani che possono richiedere la restituzione in qualsiasi momento.

I chiarimenti

Il messaggio n. 15279/2012 chiarisce e in parte rettifica quanto indicato nel messaggio n. 9869 del 12/6/2012, che illustrava i criteri per i termini di prescrizione e rimborso di contributi indebitamente versati.

La rettifica riguarda quanto precedentemente indicato in relazione alla contribuzione afferente alle Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e istituita con la medesima legge: questa contribuzione non è assimilabil a quella degli esercenti attività commerciali, ma si limita ad assumerne i criteri per il computo del periodo assicurabile e delle sanzioni civili per tardivo versamento.

Fonte: www.pmi.it

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