" Cedolare secca, valutare i canoni degli accordi locali " di Corrado Sforza Fogliani*

Pubblicato il da borsaforextradingfinanza

Fra gli elementi da tenere presenti, quando si affronti la scelta per la cedolare secca, specie riguardo a un contratto da stipulare, c'è sicuramente l'importo del canone dei contratti agevolati (volgarmente detti «concordati»).

Com'è noto, i canoni, in tale tipologia contrattuale, sono fissati da locatore e conduttore all'interno di fasce di oscillazione che sono state individuate negli Accordi locali, sottoscritti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato.

È quindi indispensabile consultare il testo integrale dell'Accordo di riferimento per l'immobile di proprio interesse (rivolgendosi alla locale sede territoriale della Confedilizia), per disporre di tutti gli elementi necessari per valutare il canone.

È pure importante verificare se le fasce di oscillazione previste nell'Accordo locale siano o no aggiornabili.

I contratti agevolati, com'è noto, sono stipulabili, oltre che in tutti i Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa (in cui godono delle agevolazioni fiscali erariali), anche in tutti gli altri centri.

Infatti il proprietario potrebbe trovare utile l'agevolazione sull'Ici che fosse stata decisa dal Comune interessato oppure anche soltanto avere interesse per la minor durata contrattuale.

Proprio perché i contratti agevolati sono stipulabili in tutti i Comuni, ma non per tutti è stato sottoscritto un Accordo locale, è stato a suo tempo emanato un decreto ministeriale (14-7-'04, in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-'04, cfr. Confedilizia notizie dic. '04), che consente di prendere come riferimento l'Accordo sottoscritto nel Comune demograficamente omogeneo di minor distanza territoriale.

C'è da dire che abbiamo parlato di contratti agevolati perché questa sarà la fattispecie più ricorrente - fra i contratti cosiddetti «regolamentati» - nell'applicazione della cedolare secca.

Ma il regime fiscale relativo può essere adottato per tutte le locazioni e addirittura anche per quelle non soggette a registrazione perché inferiori, nella durata, a trenta giorni complessivi in un anno.

Quindi, si dovrà consultare l'Accordo locale interessato anche per i contratti per studenti universitari (salvo che non siano stati stipulati nella forma dei contratti liberi) e anche per quelli che siano transitori.

Fattispecie, com'è noto, anch'esse «regolamentate». ( Fonte: www.gazzettadelsud.it)

*Presidente Confedilizia

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