" Il trasferimento del lavoratore: quando scatta il licenziamento legittimo" di Noemi Ricci
Il datore di lavoro ha, in caso di necessità, ampia discrezionalità – garantita dall’articolo 2103 del codice civile – di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non può opporvisi, pena la possibilità da parte dell’azienda di procedere con il licenziamento per giustificato motivo.
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Il licenziamento viene infatti ritenuto legittimo se il trasferimento del lavoratore è giustificato e rispetta determinati vincoli.
In primo luogo il trasferimento individuale di un lavoratore deve avvenire tra unità produttive della stessa azienda. Servono poi comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustifichino la scelta del datore di lavoro.
Il controllo sulla legittimità del trasferimento si limita infatti ad accertare semplicemente che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità dell’impresa.
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Non si può invece – secondo l’interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 27 del 2001 – entrare nel merito della scelta operata dall’imprenditore, difesa dal principio di libertà dell’iniziativa economica privata, garantita dall’articolo 41 della Costituzione.
Decisione che non deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità: è sufficiente che il trasferimento del lavoratore risulti ragionevole sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Motivazioni che però, va precisato, devono sussistere al momento in cui il trasferimento del lavoratore viene deciso e non successivamente, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1203 del 4 marzo 1989.
La scelta deve inoltre essere effettuata in base a ragioni oggettive e non da comportamenti soggettivi che potrebbero dare adito a sanzioni disciplinari (sentenza della Cassazione n. 5320 del 10 marzo 2006).
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Le motivazioni del datore di lavoro possono essere giustificate anche da una incompatibilità tra lavoratori, se questa è causa di disfunzioni organizzative nell’unità produttiva. A precisarlo è stata la sentenza della Cassazione n. 3207 del 1998 che conferma quanto stabilito con la sentenza n. 3065/76: il trasferimento deve essere finalizzato al miglior funzionamento dell’azienda e la scelta del lavoratore deve derivare dalle particolari attitudini di quest’ultimo a ricoprire il nuovo posto di lavoro.
In ogni caso deve sussistere un rapporto di causalità fra le ragioni organizzative e la scelta del lavoratore da trasferire (Pretura di Milano 21 ottobre 1982).
Sotto tali condizioni il trasferimento è considerato dalla giurisprudenza legittimo e di conseguenza lo sarà anche l’eventuale licenziamento del lavoratore, se rifiuta il trasferimento.
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A confermarlo è stata la recente sentenza n. 20614 di novembre 2012 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dirigente bancario che ha rifiutato lo spostamento.
Fonte: www.pmi.it